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Whistleblowing - Segnalazione di illeciti
Data ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023
Il 15 luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 24/2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il decreto ha riformato l’istituto del whistleblowing sostituendo quanto in precedenza previsto dall’art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, come modificato dalla L. 179/2017.
La nuova disciplina intende intensificare la tutela dei soggetti segnalanti c.d. whistleblowers che procedono ad una segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
CHI può fare una segnalazione?
QUALI ILLECITI POSSONO ESSERE SEGNALATI?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:
QUALI ELEMENTI DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE?
La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata con riguardo ai fatti denunciati. In particolare deve indicare chiaramente:
a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
b. la descrizione del fatto;
c. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È, inoltre, necessario che il segnalante indichi chiaramente se intenda o meno mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il Whistleblower.
Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, pervenute attraverso il canale interno, se circostanziate sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.
Il decreto ha riformato l’istituto del whistleblowing sostituendo quanto in precedenza previsto dall’art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, come modificato dalla L. 179/2017.
La nuova disciplina intende intensificare la tutela dei soggetti segnalanti c.d. whistleblowers che procedono ad una segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
CHI può fare una segnalazione?
- dipendenti dell’Azienda;
- lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Azienda;
- lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Azienda;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso l’Azienda;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’Azienda.
- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
- facilitatori (ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o sporto denuncia e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o sporto denuncia, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o sporto denuncia o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
QUALI ILLECITI POSSONO ESSERE SEGNALATI?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:
- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni del diritto dell’UE come meglio definite dall’art. 2, D.Lgs. 24/2023.
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme dell'U.E. in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
QUALI ELEMENTI DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE?
La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata con riguardo ai fatti denunciati. In particolare deve indicare chiaramente:
a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
b. la descrizione del fatto;
c. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È, inoltre, necessario che il segnalante indichi chiaramente se intenda o meno mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il Whistleblower.
Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, pervenute attraverso il canale interno, se circostanziate sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.
COME VIENE TUTELATA LA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE?
L’Azienda Ospedale Università Padova garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, come previsto dall’art. 12, comma 2, del D. Lgs 24/2023, il quale dispone che “l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”.
L’identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante.
COME INOLTRARE UNA SEGNALAZIONE
Il soggetto autorizzato alla gestione delle segnalazioni interne, al quale queste vanno indirizzate, è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
È possibile inoltrare la segnalazione sia in modalità digitale/informatizzata sia in modalità cartacea che in forma orale tramite contatto diretto con il RPCT;
MODALITA’ DIGITALE/INFORMATIZZATA
MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA WHISTLEBLOWINGPA (CANALE PREFERENZIALE)
L’Azienda Ospedale - Università di Padova, ritenendo importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni, ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solution Impresa Sociale e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi richiamati, modificata ai sensi del D.Lgs. n. 24/23.
L’Azienda Ospedale Università Padova garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, come previsto dall’art. 12, comma 2, del D. Lgs 24/2023, il quale dispone che “l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”.
L’identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante.
COME INOLTRARE UNA SEGNALAZIONE
Il soggetto autorizzato alla gestione delle segnalazioni interne, al quale queste vanno indirizzate, è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
È possibile inoltrare la segnalazione sia in modalità digitale/informatizzata sia in modalità cartacea che in forma orale tramite contatto diretto con il RPCT;
MODALITA’ DIGITALE/INFORMATIZZATA
MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA WHISTLEBLOWINGPA (CANALE PREFERENZIALE)
L’Azienda Ospedale - Università di Padova, ritenendo importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni, ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solution Impresa Sociale e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi richiamati, modificata ai sensi del D.Lgs. n. 24/23.
Per inviare una segnalazione con modalità digitale, è possibile collegarsi alla PIATTAFORMA DEDICATA cliccando sul link sottostante:
La piattaforma, che si basa sul software opensource Globaleakssi basa su una tecnologia che rende impossibile rintracciare l'origine della segnalazione garantendo la riservatezza del segnalante.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
- la segnalazione è guidata attraverso la compilazione di un questionario ed è possibile allegare documentazione di supporto
- vi è la possibilità di indicare le proprie generalità o inviare la segnalazione in forma anonima. Se anonima, la segnalazione è presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. Il ricevimento del codice attesta il ricevimento a sistema della segnalazione;
- la segnalazione viene inviata in automatico al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), l’unico ad accedere alla segnalazione, in sicurezza, mediante codici identificativi di accesso alla piattaforma.
- La segnalazione viene da lui presa in carico, valutata e gestita assicurando la tutela della riservatezza (nel caso in cui sia nominativa);il Responsabile o il suo sostituto designato prende atto della segnalazione ricevuta, dandone riscontro al segnalante, entro sette giorni dalla comunicazione;
- L’RPCT, in primo luogo, verifica che la segnalazione sia riferibile ad illeciti amministrativi, contabili, civili, penali. In caso positivo verifica la verosimiglianza di quanto segnalato e procede, quindi, a riscontrare il segnalante provvedendo, ove ne sussistano i presupposti, a inoltrare segnalazione all’autorità esterna competente per materia
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno;
- la tutela della riservatezza è garantita come previsto dalla Legge.
MODALITA’ CARTACEA
In alternativa è possibile inoltrare una segnalazione anche in forma scritta con modalità cartacea.
La segnalazione in forma scritta con modalità cartacea deve essere redatte utilizzando il modulo sotto riportato.
La segnalazione può essere inoltrata tramite servizio postale o a mano presso l’Ufficio Protocollo.
Affinché sia tutelata la riservatezza il modulo, una volta compilato, deve essere inviato in doppia busta chiusa recante all’esterno la dicitura “RISERVATA”, indirizzata a: Al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Azienda Ospedale – Università Padova - via Giustiniani, 2 - 35128 Padova.
La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modello a disposizione, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo per consentirne la valutazione.
MODALITA’ VERBALE
Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
I verbali sono custoditi con modalità tecniche tali da garantire la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
QUANDO INVIARE UNA SEGNALAZIONE ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE?
Nel caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per il pubblico interesse, la segnalazione può essere indirizzata direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità previste da A.N.A.C.